(massima n. 1)
In tema di determinazione dell'assegno di mantenimento, sono irrilevanti le elargizioni a titolo di liberalitą ricevute dal coniuge obbligato dai propri genitori o, comunque, da terzi, ancorché regolari e continuate dopo la separazione, in quanto il carattere di liberalitą impedisce di considerarle reddito ai sensi dell'art. 156, secondo comma, c.c., cosģ come non costituiscono reddito, ai sensi del primo comma dello stesso articolo, analoghi contributi ricevuti dal coniuge titolare del diritto al mantenimento.