(massima n. 1)
Il previgente art. 155 c.c. ed il vigente art. 155 quater c.c. in tema di separazione e l'art. 6 della legge sul divorzio subordinano il provvedimento di assegnazione della casa coniugale alla presenza di figli, minori o maggiorenni non autosufficienti economicamente conviventi con i coniugi ; in assenza di tale presupposto, sia la casa in comproprietą o appartenga a un solo coniuge, il giudice non potrą adottare, con la sentenza di separazione, un provvedimento di assegnazione della casa coniugale, non essendo la medesima neppure prevista dall'art. 156 c.c. in sostituzione o quale componente dell'assegno di mantenimento. In mancanza di norme ad hoc, la casa familiare in comproprietą resta soggetta alle norme sulla comunione, al cui regime dovrą farsi riferimento per l'uso e la divisione.