(massima n. 1)
In materia di separazione e divorzio, il disposto dell'art. 155 quater c.c., come introdotto dalla legge 8 febbraio 2006 n. 54, facendo riferimento all'«interesse dei figli» conferma che il godimento della casa familiare č finalizzato alla tutela della prole in genere e non pił all'affidamento dei figli minori, mentre, in assenza di prole, il titolo che giustifica la disponibilitą della casa familiare, sia esso un diritto di godimento o un diritto reale, del quale sia titolare uno dei coniugi o entrambi, č giuridicamente irrilevante, ne consegue che il giudice non potrą adottare con la sentenza di separazione un provvedimento di assegnazione della casa coniugale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione del giudice di merito, il quale, in assenza di figli, ha negato che si potesse disporre in ordine all'assegnazione della casa coniugale, ed ha rinviato alle norme sulla comunione ed al relativo regime per l'uso e la divisione, essendo detta abitazione di proprietą comune di entrambi i coniugi).