(massima n. 1)
Il principio, desumibile dall'art. 2966 c.c. - secondo cui, allorché l'atto richiesto per impedire una decadenza consista nell'esercizio di un'azione, la tempestiva proposizione della domanda giudiziale, ancorché davanti a giudice incompetente, rappresenta un evento idoneo a tal fine - presuppone che l'organo erroneamente adito sia a sua volta fornito di potestas iudicandi ed appartenga al medesimo ordine giurisdizionale, essendo gli effetti conservativi del termine decadenziale funzionali alla transalatio iudicii ed alla prosecuzione del processo innanzi al giudice competente; tale principio non può pertanto trovare applicazione allorquando una controversia appartenente alla giurisdizione del giudice ordinario sia erroneamente introdotta davanti al giudice amministrativo. (Nella specie, la delibera di decadenza per incompatibilità dalla carica di Consigliere Comunale era stata impugnata innanzi al Tar e successivamente, ma oltre il termine di trenta giorni dalla notifica della delibera di cui all'articolo 82 del D.P.R. n. 570 del 1960, al giudice ordinario; la S.C., in applicazione dell'esposto principio, ha confermato la decisione di merito di irrilevanza del primo ricorso a impedire la decadenza).