(massima n. 1)
La prescrizione presuntiva annuale del diritto dei commercianti relativamente al prezzo delle merci vendute (art. 2955, n. 5, c.c.) č applicabile soltanto a quei rapporti di compravendita tra commercianti al minuto e consumatori, aventi ad oggetto cose destinate ad uso personale dell'acquirente. Non rientra pertanto nell'ambito di applicazione della norma la vendita di cose destinate ad attivitā produttiva (fattispecie; vendita di una betoniera ad un imprenditore edile).