(massima n. 1)
Ai fini dell'applicazione della prescrizione presuntiva annuale del diritto dei commercianti per il prezzo delle merci vendute prevista dall'art. 2955 n. 5 c.c., č necessario che il compratore non faccia commercio delle merci acquistate (indipendentemente dalla sua qualitą o meno di commerciante), nel senso che egli deve destinarle al consumo od all'uso proprio e della propria famiglia, e non le destini, invece, in via immediata, al commercio con attivitą di scambio né a rendere possibile, a preparare e ad attuare il commercio esercitato professionalmente o la speculazione, anche singola, presumendosi, per l'appunto, che in tale tipo di rapporti, non essendo possibile ritrarre dalle merci il mezzo per pagare il prezzo in epoca pił o meno vicina, il pagamento del corrispettivo avvenga immediatamente ed in unica soluzione, senza il rilascio di quietanza. (Nella specie, sulla scorta dell'enunciato principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto l'operativitą della suddetta prescrizione presuntiva, con riferimento al pagamento del prezzo relativo alla fornitura di carburante destinato esclusivamente al consumo e all'uso proprio dell'acquirente e della sua famiglia).