(massima n. 1)
In tema di riscossione delle imposte sul reddito, l'art. 17, terzo comma, del D.P.R. n. 602 del 1973, applicabile "ratione temporis", nel prevedere che le imposte, le maggiori imposte e le ritenute alla fonte liquidate in base agli accertamenti degli uffici devono essere iscritte in ruoli formati e consegnati all'Intendenza di Finanza, a pena di decadenza, entro 1131 dicembre dell'anno successivo a quello in cui l'accertamento č divenuto definitivo, non si riferisce soltanto agli avvisi di accertamento non impugnati dal contribuente, ma riguarda anche la riscossione conseguente a decisioni delle commissioni tributarie sull'impugnazione dell'avviso di accertamento divenute definitive, con la conseguente inapplicabilitā del termine decennale di prescrizione previsto dall'art. 2946 c.c., riferibile all"'actio indicati".