(massima n. 2)
Per «persona danneggiata o sinistrata», ai sensi dell'art. 21 L. 24 dicembre 1969, n. 990, deve intendersi soltanto la vittima dell'incidente, e non anche l'erede o l'avente causa di questa. Ne consegue che, nel caso in cui la vittima di un sinistro stradale deceda lasciando pił eredi, il danno da questi subito va soddisfatto facendo ricorso non al massimale catastrofale, ma al massimale previsto in polizza per un singolo danneggiato.