(massima n. 1)
Poiché la ratio dell'art. 2953 c.c. si fonda sull'autonomia del titolo giudiziale che, formatosi, vive di vita propria e autonoma, non č possibile operare modificazioni al regime prescrizionale a diritti non riconducibili al titolo giudiziale; pertanto non č applicabile la prescrizione decennale ma quella breve annuale (vigente per il diritto alla sorte capitale ex art. 6 legge 11 gennaio 1943, n. 138) ove si richieda la rivalutazione monetaria e gli interessi sulla indennitą di maternitą che era stata riconosciuta con un precedente giudicato.