(massima n. 1)
In tutti i casi in cui la legge stabilisce una prescrizione pił breve di dieci anni, una volta formatosi il giudicato proprio perché non ha pił giuridico rilievo il titolo originario del credito riconosciuto, i relativi diritti si prescrivono con il decorso di dieci anni; al suddetto termine prescrizionale, in ragione della sua autonomia, non sono applicabili le norme sulla sospensione riguardanti il termine prescrizionale del diritto originario. (Fattispecie relativa alla mancata applicabilitą al credito nascente dal giudicato della sospensione ope legis della prescrizione stabilita per i crediti contributivi dell'Inps e dell'Inail dall'art. 2, comma diciannovesimo, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638).