(massima n. 2)
L'atto di riassunzione del processo, essendo un atto di impulso processuale destinato essenzialmente a riattivare il corso del processo, non ha l'autonoma e distinta efficacia interruttiva della prescrizione attribuita agli atti indicati nei primi due commi dell'art. 2943 c.c.; i suoi effetti, pertanto, restano assorbiti e travolti dalla successiva estinzione del processo che con esso sia tardivamente riassunto, a meno che lo stesso possa essere considerato, ricorrendone gli estremi, come atto di costituzione in mora, a tal fine necessitando, perō, la notificazione dell'atto stesso alla parte personalmente (od al suo rappresentante sostanziale) e non giā al suo procuratore "ad litem", il cui potere di rappresentanza č circoscritto all'esplicazione delle attivitā rientranti nella tutela del processuale del diritto controverso.