(massima n. 1)
L'art. 2947 c.c., assoggettando alla prescrizione di cinque anni il diritto al risarcimento del danno, derivante da fatto illecito, riguarda esclusivamente il fatto illecito previsto dagli artt. 2043 e seguenti c.c., che č fonte di responsabilitā extracontrattuale, e non l'inadempimento di obbligazioni derivanti da contratto (nella specie, relative al pagamento delle provvigioni dovute all'agente e all'iscrizione del medesimo presso gli istituti previdenziali ed assicurativi) che č soggetto all'ordinaria prescrizione decennale.