(massima n. 1)
La notificazione della sentenza di primo grado e la proposizione del gravame, quale strumento d'impulso processuale per insistere in domande gią in primo grado avanzate, non rientrano fra gli atti interruttivi della prescrizione contemplati dai primi due commi dell'art. 2943 c.c. (domanda introduttiva del giudizio e domanda proposta nel corso di un giudizio gią pendente), e, pertanto, nel caso di estinzione del procedimento, possono spiegare autonoma efficacia interruttiva della prescrizione stessa, ai sensi dell'art. 2945 terzo comma c.c. solo quando abbiano i connotati dell'atto di costituzione in mora, a norma del quarto comma del citato art. 2943 c.c., e, cioč, integrino una manifestazione scritta di esercizio e di tutela del diritto da parte del creditore, comunicata personalmente al debitore.