(massima n. 1)
La prescrizione di un diritto non corre per tutta la durata del processo, necessaria per farlo valere, ma soltanto se questo č definito con sentenza, mentre, se si estingue, l'atto introduttivo ha soltanto efficacia interruttiva istantanea, e la prescrizione ricomincia a decorrere dalla data di tale atto, non avendo efficacia interruttiva alcuna gli atti processuali successivi compiuti nel processo estinto; invece la riassunzione del processo dinanzi al giudice competente č atto processuale idoneo ad interrompere istantaneamente la prescrizione perché, esprimendo la volontā di far valere il diritto e menzionandone la causa e l'ammontare, č equipollente ad un atto di costituzione in mora.