(massima n. 1)
Nell'ipotesi di revoca tacita della costituzione di parte civile a norma dell'art. 102 dell'abrogato codice di procedura penale per allontanamento dall'udienza od omessa presentazione delle conclusioni, trova applicazione, per quanto attiene alla prescrizione dell'azione civile per il risarcimento del danno e le restituzioni, la disposizione dell'art. 2945 comma terzo c.c. che esclude l'effetto interruttivo permanente della prescrizione, stabilendo che il nuovo periodo prescrizionale riprende a decorrere dalla data dell'atto interruttivo.