(massima n. 1)
L'art. 2945, secondo comma, c.c. attribuisce alla domanda giudiziale effetto interruttivo permanente della prescrizione fin quando il rapporto processuale derivante dall'originario atto di citazione sia mantenuto in vita, negli eventuali diversi gradi in cui il processo si può articolare, mediante la notificazione di atti idonei a determinare l'instaurazione di altrettanti gradi di giudizio. Pertanto, tale effetto non si protrae fino alla data di dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione per falsità della relazione di notifica, atteso che tale falsità comporta la inesistenza della notifica e conseguentemente l'inesistenza dell'ulteriore rapporto processuale (solo apparentemente) instaurato con tale notifica ed il relativo accertamento è necessario, quindi, non per definire processualmente un rapporto (di impugnazione) mai venuto in essere; bensì al solo fine di accertare, ex tunc, la mancanza di litispendenza.