(massima n. 1)
Poiché il protraentesi effetto interruttivo della prescrizione, previsto dall'art. 2945 secondo comma c.c., consegue anche ad una sentenza di rito, in quanto, anche se con essa è stata dichiarata la nullità del processo, il rapporto processuale si è comunque instaurato — come nel caso in cui non sia rispettato il termine a comparire cui è atto riassuntivo non rispetta il termine a comparire, il processo non è dichiarato estinto in mancanza della costituzione del convenuto e nella relativa eccezione — è solo dal passaggio in giudicato della sentenza che riprende a decorrere il termine prescrizionale.