(massima n. 1)
L'effetto interruttivo permanente dipende dall'atto introduttivo e dal successivo giudizio a norma dell'art. 2945, secondo comma non dev'essere necessariamente eccepito dalla parte interessata. Infatti in tal caso l'effetto interruttivo costituisce un effetto ex lege della domanda e del successivo giudizio, con la conseguenza che č la parte che eccepisce la prescrizione che deve provare l'avvenuto decorso del tempo senza calcolare a questo fine anche il tempo del giudizio.