(massima n. 1)
L'esclusione della garanzia per i vizi della cosa, prevista dall'art. 2922. comma 2, c.c. con riferimento alla vendita forzata compiuta nell'ambito dei procedimenti esecutivi, si riferisce alle fattispecie previste dagli artt. da 1490 a 1497 c.c. (vizi della cosa e mancanza di qualità) e non riguarda quindi l'ipotesi di aliud pro alio tra bene oggetto dell'ordinanza di vendita e quello oggetto dell'aggiudicazione, con figurabile sia quando la cosa appartenga a un genere del tutto diverso da quello indicato nell'ordinanza (ovvero manchi delle particolari qualità necessarie per assolvere la sua naturale funzione economico-sociale), sia quando risulti del tutto compromessa la destinazione della cosa all'uso che, preso in considerazione nell'ordinanza di vendita. abbia costituito elemento determinante per l'offerta d'acquisto. (Nella specie era stato impugnato un provvedimento del tribunale fallimentare relativo alla comminazione della decadenza dell'aggiudicatario ex art. 587 c.p.c. e la S.C., sulla base dell'esposto principio, ha annullato tale provvedimento, fondato sull'affermazione che la non edificabilità di un terreno — in ipotesi qualificato come edificabile nell'ordinanza di vendita — si traduce in un vizio della cosa non deducibile rispetto ad una vendita forzata).