(massima n. 1)
In tema di azione revocatoria, la contestualitā tra prestazioni di garanzia e credito garantito, da cui deriva la presunzione di onerositā della garanzia, ex art. 2901, secondo comma, c.c., sussiste anche in mancanza di coincidenza temporale, quando il rischio insito nella funzione creditizia č assunto sul presupposto della concessione della garanzia. La contestualitā, pertanto, va esclusa, nel caso in cui la garanzia sopravvenga quando il rischio dell'operazione creditizia sia giā in atto (nella specie, trattavasi di una fideiussione concessa dopo che si era dato corso all'erogazione del credito bancario attraverso un'apertura di credito in conto corrente ed un castelletto di sconto).