(massima n. 1)
In tema di revocatoria ordinaria, il rilascio di cambiali ipotecarie in favore di un terzo non esime il debitore dall'onere di provare che il rapporto causale ha natura onerosa e che è stato stipulato, contestualmente al rilascio dei titoli, un contratto di mutuo con il prenditore. In difetto di tale prova, trova applicazione il regime giuridico degli atti a titolo gratuito, per cui ai fini del "consilium fraudis" non è necessaria la dimostrazione dell'intenzione di nuocere al creditore, essendo sufficiente la consapevolezza, da parte del debitore e non anche del terzo beneficiario, del pregiudizio che, mediante l'atto di disposizione, sia in concreto arrecato alle ragioni del creditore, consapevolezza la cui prova può essere fornita anche mediante presunzioni.