(massima n. 1)
L'azione revocatoria ordinaria di atto a titolo oneroso successivo al sorgere del credito, ai sensi dell'art. 2901 c.c., richiede la consapevolezza da parte del debitore e del terzo del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore, cioè della menomazione della garanzia patrimoniale allo stesso accordata dall'art. 2740 c.c., mentre non esige anche una collusione tra il debitore ed il terzo, né lo stato di insolvenza dell'uno, né la conoscenza di tale stato da parte dell'altro.