(massima n. 1)
In tema di azione revocatoria, la diminuzione del patrimonio del debitore può realizzarsi anche dando vita ad un negozio complesso — ossia ad un negozio costituito da tanti rapporti (ancorché coinvolgenti altri soggetti oltre all'alienante o al cedente ed all'acquirente o al cessionario), che pur ricollegandosi a schemi negoziali distinti, siano legati da un rapporto di interdipendenza e tutti rivolti al perseguimento di un solo e particolare scopo — oppure ad una serie di negozi collegati (nella specie, si trattava di valutare le seguenti operazioni: a) il recesso di un soggetto da una cooperativa edilizia; b) la rinuncia alla restituzione del credito acquisito nei confronti della cooperativa, a favore della figlia e l'accettazione di quest'ultima; c) l'accettazione della cessione da parte della cooperativa, ai sensi dell'art. 1264 c.c.; d) la richiesta della figlia per l'ammissione alla cooperativa; e) l'accoglimento ditale domanda; f) la compensazione tra il credito della figlia nei confronti della cooperativa ed il debito della prima, quale nuova socia, per i dovuti conferimenti sociali).