(massima n. 1)
Dall'art. 184, terzo comma, c.c. si ricava che gli atti di disposizione di titoli di credito ricadenti nella comunione legale tra coniugi sono validi ed efficaci anche se posti in essere da uno soltanto dei coniugi (sia pure illegittimamente rispetto all'altro); tuttavia detta norma non apporta deroghe alla disciplina generale della comproprietà (art. 1103 c.c.), che è destinata a disciplinare la fattispecie nel caso di acquisto comune (contitolarità) e cointestazione dei titoli, vigendo per tale ipotesi la regola generale in tema di comunione, secondo la quale ciascuno può disporre del bene comune non più che per la sua parte (art. 1108 c.c.), ancorché indivisa, e l'altra secondo la quale nessuno può disporre di diritti altrui se non in forza di un titolo abilitativo (mandato, procura) proveniente dal titolare.