(massima n. 1)
In tema di , azione revocatoria ordinaria, l'art. 2901 c.c. accoglie una nozione lata di «credito», comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza delle relative fonti di acquisizione, coerentemente con la funzione propria dell'azione, la quale non persegue scopi specificamente restitutori, bensģ mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori compresi quelli meramente eventuali.