(massima n. 1)
Ai fini dell'esercizio dell'azione revocatoria, perché sussista il requisito dell'anterioritā del credito rispetto all'atto impugnato č sufficiente l'insorgere della posizione debitoria in capo al debitore, indipendentemente dalla circostanza che il debito sia certo e determinato nel suo ammontare o che sia scaduto ed esigibile.