(massima n. 1)
L'azione prevista dall'art. 184, secondo comma, c.c. - secondo cui l'annullamento degli atti di disposizione compiuti da un coniuge senza il consenso dell'altro può essere chiesto nel termine annuale di prescrizione - è un'azione speciale di annullamento avente natura costitutiva; ne consegue che il coniuge che intenda far valere la mancanza del proprio consenso in ordine a tale atto di disposizione, al fine di sottrarre la propria quota all'espropriazione forzata promossa dai creditori del terzo acquirente, non può limitarsi a proporre l'opposizione di terzo all'esecuzione - di per sé non idonea a giustificare la situazione di comproprietà - ma è tenuto ad agire, congiuntamente o autonomamente, con l'apposita azione di annullamento.