(massima n. 1)
Ai fini dell'esperibilitā dell'azione revocatoria ordinaria non č necessario al creditore essere titolare di un credito certo, liquido ed esigibile, bastando una semplice aspettativa che non si riveli "prima facie" pretestuosa e che possa valutarsi come probabile, anche se non definitivamente accertata. (Nella fattispecie la ragione di credito consisteva nella restituzione di una somma pagata in conto prezzo dal promissario acquirente di una vendita immobiliare non seguita da contratto definitivo per intervenuta cessione a terzi).