(massima n. 1)
Qualora uno solo tra pił coobbligati solidali compia atti di disposizione del proprio patrimonio, č facoltą del creditore promuovere l'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901 c.c. - ricorrendone i presupposti - nei suoi confronti, a nulla rilevando che i patrimoni degli altri coobbligati siano singolarmente sufficienti a garantire l'adempimento.