(massima n. 1)
L'art. 2826 c.c. - che prevede gli elementi necessari per la specifica designazione dell'immobile da assoggettare ad ipoteca e che č richiamato dall'art. 2659 c.c. in tema di nota di trascrizione - non contiene un principio di ordine generale applicabile tutte le volte in cui sia necessario procedere all'identificazione di un immobile (nella specie quello relativamente al quale il proprietario domandava la cessazione della proroga legale dalla locazione, ritenuto sufficientemente identificato con la precisazione, nell'atto di citazione, della sua estensione e della sua ubicazione), bensė un criterio limitato a quella fattispecie normativa.