(massima n. 1)
La disposizione dettata in tema di iscrizione ipotecaria dall'art. 2826 c.c. (anteriormente alla modifica introdotta dall'art. 13, L. 27 febbraio 1985, n. 52) ed il richiamo che in tema di trascrizione vi fa l'art. 2659 c.c., in virtł dei quali per l'individuazione dell'immobile oggetto dell'atto era necessaria la specificazione di almeno tre dei suoi confini, non esprimono un principio d'ordine generale applicabile ogni qual volta sia necessario procedere alla identificazione d'un immobile, ma solo un criterio limitato a quelle fattispecie normative.