(massima n. 1)
L'estensione dell'ipoteca iscritta su uno stabilimento industriale ai macchinari in esso impiegati non è riconducibile al disposto dell'art. 2810 n. 1 c.c. in tema di pertinenza, dato che detti macchinari, rientrando fra gli elementi del complesso aziendale, globalmente rivolti a realizzare la funzione produttiva, non sono qualificabili come meri accessori al servizio di beni immobili, ma va riconosciuta, ai sensi dell'art. 2811 c.c., solo se ed in quanto i macchinari medesimi si presentino incorporati all'immobile, per effetto di una connessione fisica idonea a dar luogo ad un bene complesso (e non quindi per mera adesione con mezzi aventi la sola funzione di ottenerne la stabilità necessaria all'uso). Ove sussista tale incorporazione, l'estensione dell'ipoteca non resta esclusa dalla circostanza che, sopravvenuto il fallimento del debitore, si abbia la disintegrazione del complesso aziendale, con la vendita dei singoli beni in sede concorsuale, poiché una tale successiva scorporazione non può travolgere ex tunc il già verificatosi ampliamento dell'oggetto dell'ipoteca in applicazione del citato art. 2811 c.c.