(massima n. 1)
Nel regime della comunione legale fra i coniugi, tutti i beni, inclusi quelli immobili e quelli mobili iscritti in pubblici registri, che vengano acquistati da uno dei coniugi e destinati all'esercizio d'impresa costituita dopo il matrimonio, fanno parte della comunione medesima solo de residuo, cioè, se e nei limiti in cui sussistano al momento del suo scioglimento, e, pertanto, prima di tale evento, sono aggredibili per intero da parte del creditore del coniuge acquirente (il quale, creditore, deduca e dimostri il verificarsi di detta obiettiva destinazione). Questo principio discende dall'art. 178 c.c., che regola, compiutamente, senza distinguere fra mobili ed immobili, gli acquisti di un coniuge per impresa costituita dopo il matrimonio, nonché dalla inapplicabilità a tali acquisti delle disposizioni del secondo comma dell'art. 179 c.c. — prescrivente, per l'esclusione dalla comunione di immobili o mobili iscritti in pubblici registri, che l'esclusione stessa risulti da atto in cui sia parte anche l'altro coniuge — il quale si riferisce solo alle diverse ipotesi contemplate dal primo comma del medesimo art. 179 c.c. (fra cui quella dei beni destinati all'esercizio di professione, non equiparabili ai beni destinati all'esercizio d'impresa).