(massima n. 1)
L'efficacia probatoria della confessione postula che essa sia resa da persona capace di disporre del diritto a cui i fatti confessati si riferiscono, ossia da persona che abbia la capacitā e la legittimazione ad agire negozialmente riguardo alla controversia in questione. Conseguentemente, ove provenga da un rappresentante, occorre che il rapporto di rappresentanza sia in vita nel momento in cui č resa la confessione, dovendosi escludere, in mancanza, l'efficacia confessoria delle dichiarazioni rilasciate. (Nella specie, la S.C., nel rigettare il ricorso, ha rilevato che, correttamente, il giudice di merito aveva negato valore confessorio alle dichiarazioni rese dal segretario del sindacato FILCA CISL Federazione del Molise, in carica all'epoca dei fatti attesa l'avvenuta cessazione dall'incarico al momento dell'interrogatorio reso in udienza)