(massima n. 1)
In regime di comunione legale fra coniugi, i beni che possono formare oggetto della comunione de residuo, che si forma ai sensi dell'art. 177 comma primo lettere b) e c) all'atto dello scioglimento della comunione stessa sui frutti non consumati dei beni propri e sui proventi dell'attivitą separata, possono consistere esclusivamente in beni mobili o in diritti di credito verso terzi, con esclusione, pertanto, degli immobili.