(massima n. 1)
La cessazione della convivenza dei coniugi, ancorché autorizzata con i provvedimenti provvisori adottati a norma dell'art. 708 terzo comma c.p.c., non osta a che i beni successivamente acquistati dai coniugi medesimi ricadano nella comunione legale, ai sensi dell'art. 177 primo comma lett. a) c.c., dato che l'operativitą di tale disposizione, in base alle regole evincibili dall'art. 191 c.c. in tema di scioglimento della comunione, viene meno ex nunc con l'instaurarsi del regime di separazione, a seguito del provvedimento giudiziale che la pronunci in via definitiva, ovvero che omologhi l'accordo al riguardo intervenuto.