(massima n. 1)
La mancata specifica contestazione di un fatto costitutivo del diritto dedotto da uno dei contendenti lo rende incontroverso e non più bisognoso di prova, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti, valutato alla stregua della regola di condotta processuale di cui all'art. 167 comma 1 c.p.c., che impone al convenuto di prendere posizione in comparsa di risposta sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti; non sussistono tali presupposti qualora lo stesso attore — ad esempio — introduca il tema probatorio concernente la titolarità attiva del rapporto, ancorché parte convenuta si sia difesa avanzando argomentazioni logicamente successive alla questione della titolarità, ma non incompatibili con il diniego della stessa. (Fattispecie relativa a giudizio risarcitorio in cui era controversa l'appartenenza del veicolo danneggiato all'attore; la S.C. ha negato che si fosse formata non contestazione sul punto, in quanto l'attore stesso aveva prodotto una dichiarazione sostitutiva di atto notorio volta a superare le risultanze del registro automobilistico e la compagnia assicuratrice convenuta aveva contestato la sussistenza «dei presupposti e delle condizioni dell'azione» negando la sussistenza della responsabilità extracontrattuale del convenuto nel sinistro, senza con ciò riconoscere che ove dell'illecito fosse stato ritenuto responsabile l'assicurato, titolare del diritto al risarcimento sarebbe stato l'attore)