(massima n. 1)
La violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c. si configura soltanto nell'ipotesi che il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne č gravata secondo le regole dettate da quella norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, il giudice abbia errato nel ritenere che la parte onerata abbia assolto tale onere, poiché in questo caso vi č soltanto un erroneo apprezzamento sull'esito della prova, sindacabile in sede di legittimitą solo per il vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c.