(massima n. 1)
La cancellazione della trascrizione di una domanda giudiziale, che si assume illegittimamente eseguita al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dalla legge, può essere richiesta anche in un giudizio autonomo rispetto a quello originato dalla domanda trascritta, la legge non stabilendo alcuna riserva a favore del giudice di quest'ultima domanda in ordine all'emanazione del provvedimento di cancellazione della trascrizione ed essendo, d'altra parte, l'indagine relativa alla rispondenza della domanda trascritta alla fattispecie, in cui la trascrizione è prevista, del tutto diversa e distinta da quella concernente la fondatezza o meno della domanda medesima.