Cassazione civileSez. IIsentenza n. 12444del 20 settembre 2000
(1 massima)
(massima n. 1)
La cancellazione della trascrizione della domanda effettuata ai sensi degli artt. 2652 e 2653 c.c. deve essere ordinata dal giudice del merito, anche d'ufficio, con la pronunzia di rigetto della domanda medesima.