(massima n. 1)
In tema di cancellazione della trascrizione delle domande giudiziali, deve ritenersi legittimo l'ordine di cancellazione della trascrizione relativa ad un diritto accertato come inesistente, anche se avente ad oggetto non la domanda giudiziale ma la trascrizione dell'atto sul quale si sarebbe dovuto fondare il diritto accertato come inesistente, in virtł dell'applicazione analogica dell'art. 2668 c.c. che prescrive al giudice la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale in caso di definitivo accertamento della sua infondatezza. (Nella fattispecie, la Corte d'appello, con pronuncia confermata in sede di legittimitą, aveva dichiarato inammissibile l'intervento in appello, nel giudizio di divisione della casa coniugale, dei figli delle parti, sulla base dell'inesistenza del diritto di abitazione posto a base dell'intervento, ordinando altresģ la cancellazione della trascrizione del verbale di separazione consensuale sul quale essi avevano fondato la loro domanda).