(massima n. 1)
Quando di un atto soggetto a trascrizione non esiste altro documento che una scrittura privata le cui sottoscrizioni non sono state autenticate, perché non apposte nelle condizioni previste dall'art. 2703 c.c. e quindi manca un titolo idoneo per eseguire la trascrizione, l'unica via con cui l'interessato può mettersi in condizioni di trascrivere è quella dell'accertamento giudiziale delle sottoscrizioni, perché, integrando la scrittura con la sentenza, si avrà una scrittura privata con sottoscrizione accertata giudizialmente, e, quindi, un titolo idoneo alla trascrizione. Mentre, a tal fine, l'intervenuto riconoscimento della scrittura esaurisce i propri effetti nell'ambito del processo e non può costituire di per sé un titolo idoneo alla trascrizione, essendo all'uopo necessario che la sottoscrizione non contestata sia accertata e dichiarata in una sentenza.