(massima n. 1)
In mancanza di trascrizione dell'atto di acquisto di un immobile, il conflitto tra pił acquirenti va risolto non gią in base all'art. 2650 c.c., applicabile soltanto nel caso vi sia continuitą tra le trascrizioni, bensģ in base al principio prior in tempore, potior in iure, con la conseguenza che prevale l'acquisto con data anteriore certa.