(massima n. 1)
La omessa trascrizione del titolo di acquisto della proprietà di un bene in capo all'acquirente non influisce sul diritto di questo e sui poteri di disposizione che da tale diritto a lui conseguono e non pregiudica, quindi, la validità ed efficacia del contratto preliminare di compravendita di detto bene dallo stesso stipulato né impedisce l'accoglimento della domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto proposta nei suoi confronti dal promittente compratore ai sensi dell'art. 2932 c.c., ancorché il bene risulti alienato, con atto anteriormente trascritto, da un terzo che non ne sia proprietario all'atto del trasferimento, atteso che nella suddetta ipotesi di conflitto tra un acquisto a domino ed un acquisto a non domino ello stesso bene, non opera l'istituto della trascrizione, la cui funzione non è quella di sanare i vizi dell'atto negoziale trascritto ma quella di risolvere il conflitto tra diversi acquirenti del bene dal medesimo titolare.