(massima n. 1)
Ai sensi dell'art. 2644 c.c., l'istituto della trascrizione č un mezzo legale di pubblicitā, posto a tutela della circolazione dei beni immobili, volto a dirimere i conflitti rispetto ai terzi aventi causa (e non tra le stesse parti di negozi, traslativi o costitutivi di diritti reali, tra loro incompatibili).