(massima n. 1)
La trascrizione attua una forma di pubblicitą a tutela della circolazione dei beni, finalizzata alla soluzione di conflitti fra pił acquirenti dello stesso diritto dal medesimo dante causa, ma non incide sulla validitą e sull'efficacia dell'atto, ancorché non trascritto, salvo la concorrenza con altri atti trascritti. Ne deriva che la mancata trascrizione dell'atto di acquisto di diritti dominicali non impedisce che tali diritti possano essere incondizionatamente azionati nei confronti di chiunque li contesti, non ricorrendo un'ipotesi di conflitto fra acquirenti dello stesso diritto dal medesimo autore.