(massima n. 1)
In tema di reati societari, a seguito della sostituzione dell'art. 2630 c.c. per effetto del D.L.vo n. 61 del 2002, non costituisce illecito penale l'operazione, inquadrabile nel pił ampio schema del c.d. leveraged by out con la quale, di una societą operativa, sia ceduto a credito parte del pacchetto azionario ad altra societą, creata in modo strumentale per effettuare il detto acquisto con previsione di indebitamento e al fine di compiere attivitą di gestione di interesse della prima, per poi essere destinata alla fusione per incorporazione con la medesima e ripianare il debito con gli utili dell'attivitą posta in essere. (In motivazione la Corte ha specificato che la condotta descritta potrebbe integrare il diverso reato ex art. 223 comma secondo n. 2 L. fall., quale «operazione dolosa» ove si dia prova che il leveraged by out attuato attraverso il procedimento di fusione non era, al momento del suo avvio, sorretto da un effettivo progetto industriale).