(massima n. 1)
Ai fini della tutela della ditta, ai sensi dell'art. 2564 c.c., incombe all'attore, che deduca il pericolo di confusione e chieda l'adozione di modificazioni ed integrazioni alla ditta concorrente, l'onere di provare che egli ha adottato per primo la denominazione sociale e che la denominazione usata dal convenuto č tale da suscitare confusione, per esservi identitā nel tipo e nel luogo dell'attivitā imprenditoriale, mentre spetta al convenuto, il quale deduca che l'identitā del tipo di attivitā si č verificata per un successivo ampliamento di quella dell'attore, fornire la prova di tale circostanza, ai sensi dell'art. 2697, comma secondo, c.c.