(massima n. 1)
L'accertamento del giudice del merito, sulla confondibilitą (o inconfondibilitą) di due ditte o denominazioni sociali adottate da imprese esercenti la medesima attivitą che rappresenta un apprezzamento di fatto, insindacabile in sede di legittimitą, se congruamente motivato va condotto con riferimento al modo concreto in cui, nella prassi del mercato, l'imprenditore č designato, senza che assumano rilievo parti marginali della ditta o denominazione. (Nella specie, la Suprema Corte ha confermato la decisione dei giudici di merito che avevano ritenuto irrilevante, nel giudizio complessivo sulla confondibilitą, che la denominazione «L'Altra Radio», adottata da due imprese di radiodiffusione, fosse seguita, per ciascuna di esse, dall'indicazione della rispettiva forma giuridica).