(massima n. 1)
Nell'ambito della tutela del segno distintivo disposta dall'art. 2564 c.c., al fine di stabilire l'esistenza di una potenziale confondibilità delle ditte, per l'oggetto delle imprese e per il luogo in cui esse operano, non è decisivo, ancorché costituisca un necessario presupposto dell'accertamento, il solo esame dell'attuale oggetto sociale e dell'attuale posizione nel mercato, con il conseguente attuale riverbero dell'immagine sulla clientela, occorrendo anche valutare — partendo dall'esame dell'oggetto sociale, ma arricchendolo con la considerazione della sfera di azione tecnica delle imprese interessate, e quindi delle attività complementari e similari che potenzialmente potrebbero coltivare in futuro e che sono da parte del pubblico naturalmente associabili ad una determinata ditta — se da tutto ciò possa sortire il pericolo che la legge intende evitare all'impresa che per prima abbia adottato la ditta simile.